Sempre più spesso si sente parlare di voli cancellati all’ultimo momento, per cause non imputabili alla compagnia aerea (come lo sciopero del personale aeroportuale), con tutti i disagi che ne derivano per i passeggeri, soprattutto in termini economici.
La prima cosa che ci si sente dire è “se il volo è stato cancellato per sciopero allora la compagnia aerea non è tenuta a risarcire”. Su quest’affermazione è bene fare delle precisazioni.
È vero che a norma del Regolamento Europeo del 2004 laddove il volo sia stato cancellato per causa non imputabile alla compagnia aerea (guasto tecnico imprevisto ed imprevedibile, sciopero del personale aeroportuale ecc..) quest’ultima non sia tenuta a corrispondere alcun risarcimento pecuniario.
Ciò, però, non vuol dire che i passeggeri, nei suddetti casi, non siano coperti da alcun tipo di tutela. Anche in tali casi, infatti, passeggeri avranno diritto ad ottenere il rimborso delle spese extra a cui sono andati incontro a causa della cancellazione del volo, ciò ancorchè la cancellazione stessa sia avvenuta per cause non imputabili alla compagnia.
In particolare, i passeggeri avranno comunque diritto ad ottenere dalla compagnia:
a) Il rimborso del biglietto o imbarco su volo alternativo;
b) Laddove la compagnia non fornisca un volo alternativo, avranno diritto ad ottenere il rimborso della maggior somma esborsata per acquistare il biglietto presso un’altra compagnia aerea;
c) Spese di ristorazione;
d) Spese di sistemazione in albergo;
e) Spese di telecomunicazione e
f) Spese di trasporto.
Le suddette spese, ovviamente, dovranno essere tutte provate da scontrini e fatture.
Inoltre, le compagnie aeree hanno obblighi di sostegno (segnatamente, rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale) e di assunzione a proprio carico delle spese (spese di ristorazione, di sistemazione in albergo e di telecomunicazione). La Corte ha avuto più volte occasione di precisare tali obblighi.
La Corte Europea, infatti ha chiarito che quando una compagnia aerea non adempie i suoi obblighi di sostegno e di assistenza, i passeggeri possono chiedere il rimborso delle somme rivelatesi necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di supplire alle carenze della compagnia aerea. La Corte ha inoltre precisato che l’esistenza di circostanze eccezionali esenta, è vero, le compagnie aeree dall’obbligo di compensazione pecuniaria, ma non dall’obbligo di sostegno e di assistenza (sentenza del 31 gennaio 2013, McDonagh, C-12/11).
I passeggeri, quindi, hanno sempre diritto a vedersi rimborsare le spese sopra elencate, ciò a prescindere dal fatto che la cancellazione del volo sia o meno imputabile alla compagnia aerea.
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