Con l’art. 41-bis del Decreto Semplificazioni, così come modificato dalla Legge n. 122/2022, viene, infatti, sostituito il comma 1 dell’art. 23, Legge 22 maggio 2017, n.81, in materia di Lavoro Agile, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, e viene introdotta in maniera strutturale la procedura semplificata attraverso la quale, a far data dal 1° settembre 2022, sarà sufficiente per il datore di lavoro comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:
nominativi dei lavoratori interessati;
data di inizio delle prestazioni lavorative in modalità agile;
data di cessazione delle prestazioni lavorative in modalità agile.
Con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata in data 26 agosto 2022, si evidenzia che nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione dei dati per non incorrere nelle sanzioni previste, ai sensi dell’ art. 19, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, andrà effettuata entro il termine di cinque giorni dall’avvio della prestazione lavorativa in modalità agile o dalle modifiche delle posizioni precedentemente trasmesse, utilizzando l’apposito format predisposto con il Decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149. Inoltre, tenuto conto che la piena operatività della nuova procedura in alcuni casi rende necessario l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro, per consentire il dialogo con i sistemi informatici del Ministero del Lavoro, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
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