Sempre più spesso ci viene sottoposta la seguente domanda: “Se costituisco un fondo patrimoniale, poi i beni immobili che ne faranno parte, non potranno più essere attaccati dai creditori?”
Chiariamo innanzitutto la natura del Fondo Patrimoniale. Si tratta di uno strumento che consente di isolare talune risorse e beni per riservarle ai bisogni del nucleo familiare, con un vincolo di scopo con limiti di disponibilità e di espropriabilità.
L’art. 170 c.c. dispone: “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. La protezione dall’esecuzione, il cui credito non sia stato contratto per bisogni familiari, pone il problema di comprendere se sia pignorabile, e in che misura, il bene immobile rientrante nel fondo patrimoniale.
La risposta non è di poco rilievo considerando che, proprio per la tutela protettiva concessa al fondo, si è assistito ad un proliferare di fondi patrimoniali costituiti allo scopo di preservare, fraudolentemente, una parte del patrimonio dei coniugi dalle azioni esecutive poste in essere dai creditori.
La recente giurisprudenza ha stabilito che il pignoramento immobiliare su beni oggetto di fondo patrimoniale può essere validamente compiuto sempre che il credito, per il quale si procede, sia direttamente o indirettamente riportabile ai bisogni della famiglia ((acquisto o ristrutturazione casa adibita a residenza familiare, spese condominiali, ecc.).
Sarà il debitore, che voglia godere degli effetti protettivi del fondo, l’onere di dimostrare l’esistenza del fondo patrimoniale, la sua valida costituzione, l’annotazione sull’atto di matrimonio (anteriore al credito) e l’estraneità del debito ai bisogni familiari.
Considerato l’ampliamento del significato dei “bisogni familiari” dal quale ne è derivato che virtualmente quasi tutti i crediti possano rientrarvisi, possiamo dire che il compito del debitore sarà di ben ardua soluzione.
Resta il fatto che il fondo patrimoniale non protegge i beni che vengano a farne parte nei confronti di coloro che vantino un credito sorto precedentemente.
Avv. Luca Cozzolino
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