L'Italia ha un ottimo Sistema Sanitario sia pubblico che privato ma può accadere, come in tutti i settori, di essere vittima di negligenze professionali o imperizie degli operatori medico sanitari.
Tra i casi interessanti sotto il profilo giuridico c'è quello in cui a causa della responsabilità medica di una struttura o di una singola professionalità, di produca il decesso di un paziente.
In questi casi l'erede del defunto potrà agire sia civilmente che penalmente nei confronti della struttura sanitaria e delle singole professionalità mediche.
Ovviamente si procede per gradi e per materie.
In ambito civile, settore in cui siamo operativi, l'attuale assetto normativo, in particolare l'art. 8 della Legge 24 del 2017 - prevede che prima di proporre un'azione giudiziaria per responsabilità sanitaria è necessario - condizioni di procedibilità della domanda - avviare alternativamente tra loro o il tentativo di mediazione o un accertamento tecnico preventivo di carattere conciliativo ( 696 bis c.p.c.).
E' opportuno, sebbene non obbligatorio, sempre acquisire da prima un parere di un medico legale che ci dirà se la nostra richiesta di Giustizia è fondata su elementi concreti e sul c.d. principio del più "probabile che non" cosi da scongiurare una azione che possa concludersi con un rigetto aggiungendo al danno la beffa ad una situazione già contornata dal dolore per la perdita di un proprio caro.
L'erede della persona defunta a causa di un potenziale danno da responsabilità medica potrà agire in sede civile sia per ottenere un risarcimento del danno proprio (iure proprio) che normalmente coincide con la lesione e perdita del legame parentale sia in qualità di erede ossia ereditando la tutela risarcitoria per i danni biologici subiti direttamente dalla vittima quando era in vita; un esempio è il c.d. danno catastrofale che si ha quando il paziente vive consciamente il dolore fisico e morale durante la degenza essendo consapevole del proprio destino che poi si concluderà con la morte. Questo danno va risarcito all'erede nella predetta qualità.
Al fine di trasformare in danaro le predette categorie di danno, che rappresentano costruzioni giurisprudenziali costruitesi nel corso di decenni, esistono delle tabelle applicative tra cui le piu' utilizzate sono quelle elaborate dal Tribunale di Milano e piu' di recente dal Tribunale di Roma.
Scopo di queste tabelle è stabilire dei criteri di massima per determinare la liquidazione del risarcimento in favore dell'erede tenendo conto del tipo di rapporto parentale leso ad esempio genitore - figlio e valutando nel concreto la tipologia del rapporto ad esempio la convivenza tra vittima ed erede.
Prova regina in un processo civile di responsabilità medico sanitaria è sempre la CTU medico legale che deve provare scientificamente e secondo il c.d. principio del "più probabile che non" il nesso di causalità tra l'evento morte e la condotta del personale sanitario.
Se viene provato, attraverso una attenta e preziosa analisi del perito nominato dal Tribunale su istanza di parte, la sussistenza di tale nesso causativo la responsabilità della struttura sanitaria è provata.
Il soggetto cui rivolgere la propria richiesta risarcitoria è la struttura sanitaria in cui si sono verificati i fatti che ne risponde in virtù di quella particolare categoria contrattuale, di origine giurisprudenziale, che è il contratto di spedalità.
Diverso è, ovviamente, il discorso in ambito penale in cui la responsabilità da accertarsi per i diversi profili di reato ipotizzabili è, invece, personale.
La prescrizione che opera in ambito civile per tale richiesta risarcitoria è di dieci anni dalla avveramento del fatto.
Il consiglio è di valutare con ponderazione un tale tipo di azione giudiziaria facendosi assistere da consulenti sia legali che medico legali proprio per non aggiungere dolore ad una situazione già gravata da una perdita di un proprio caro.
Avv. Luciano Castaldi
Castaldi - Cozzolino & Partners
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