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Immagine del redattoreLuca Cozzolino

L’appaltatore risponde per i vizi progettuali? Secondo i Giudici di legittimità si!



Il committente affida a terzi la realizzazione del progetto e conclude un contratto di appalto per la creazione di un impianto di climatizzazione.

L’appaltatore, che abbia eseguito pedissequamente il progetto fornito dal committente, può comunque ritenersi responsabile per il fatto che le opere siano difformi dalle previsioni di legge?

Secondo l’ordinanza 24 ottobre 2022, n. 31273 della Corte di Cassazione, sezione II civile, l'appaltatore – che si attenga al progetto fornito dal committente – può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera, valutando la sua condotta secondo il parametro del “professionista medio”.

Ciò in quanto l'appaltatore è tenuto a segnalare al committente gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte. In difetto, è responsabile pur avendo eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. Qualora le istruzioni siano palesemente errate, l’appaltatore non è responsabile soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite come “nudus minister”, a causa delle insistenze del committente. In mancanza di tale prova, «l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista».

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