Il Giudice di Pace di Frosinone, con sentenza n. 311/2022, ha stabilito che laddove venga contestata il corretto funzionamento dell'autovelox da parte del soggetto a cui è stata notificata la multa, il verbale non sarà più sufficiente. A quel punto, infatti, l'ente accertatore dovrà dimostrare dinnanzi al Giudice che l'apparecchio che ha rilevato l'elevata velocità funzionasse correttmente.
Nel caso specifico, l'ente accertatore si è limitato a fare riferimento al verbale elevato dagli agenti e notificato al proprietario dell'autovettura, richiedendo che allo stesso venisse riconosciuto il valore di piena prova fino a querela di falso.
A quel punto, però, il Giudice affermato che "non è sufficiente che il verbale riporti che la violazione era stata rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox debitamente omologata e revisionata, della quale gli agenti avevano accertato preventivamente e costantemente la corretta funzionalità. Difatti, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione (…) il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso solo e limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale" (Cass. 6565/07).
Il verbale, invece, "non riveste fede privilegiata - e quindi non può fare fede fino a querela di falso- in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura autovelox allorché e nell'istante in cui ebbe a rilevare il contestato ecceso di vlocità".
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